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Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 10/02/1998 (Rv. 512438 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Presupposti - Qualità di coltivatore diretto (art. 42, lett. a legge 203 del 1982) - Accertamento di fatto - Libertà di prova - Presunzioni - Ammissibilità - Presupposti.
Stato
decisa il 1998-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512438-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

Inerisce a valutazione di fatto accertare la qualità di coltivatore diretto, condizione per l'esercizio del diritto di ripresa (art. 42, lett. a) legge 3 maggio 1982 n. 203) e la prova di una tale qualità può esser data con ogni mezzo e, percio, anche a mezzo presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)