Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 10/02/1998 (Rv. 512438 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Presupposti - Qualità di coltivatore diretto (art. 42, lett. a legge 203 del 1982) - Accertamento di fatto - Libertà di prova - Presunzioni - Ammissibilità - Presupposti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Inerisce a valutazione di fatto accertare la qualità di coltivatore diretto, condizione per l'esercizio del diritto di ripresa (art. 42, lett. a) legge 3 maggio 1982 n. 203) e la prova di una tale qualità può esser data con ogni mezzo e, percio, anche a mezzo presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)