Sez. 3, Sentenza n. 9604 del 10/09/1999 (Rv. 529800 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualità di coltivatore diretto - Prova - Con ogni mezzo - Ammissibilità - Comportamento processuale di controparte - Rilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
La qualità di coltivatore diretto, così come definita dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965 n.590 e gli altri requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto in favore dell' affittuario di fondo rustico, ai sensi dell'art. 8 legge precitata e successive modificazioni, integrano circostanze di fatto non soggette a limitazioni probatorie, né, in particolare, a quelle fissate dagli articoli 2721 e segg. cod. civ., per cui possono esser dimostrate per testimoni e per presunzioni, così come possono esser desunte dal comportamento processuale della controparte, che abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuto la loro sussistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Cod. Civ. art. 1647
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)