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Sez. 1, Sentenza n. 9434 del 11/11/1994 (Rv. 488533 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI | Acque di rifiuto di insediamenti industriali - Canoni per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico - Natura - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488533-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI

I canoni per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto di insediamenti industriali (artt. 16 e seguenti della legge n. 319 del 1976, modif. dall'art. 3 del D.L. n. 38 del 1981, conv. nella legge n. 153 del 1981) hanno natura di entrate tributarie - trattandosi di prestazioni obbligatoriamente ed autoritativamente determinate dall'ente pubblico gestore del servizio, ricollegate al verificarsi delle situazioni di fatto previste dalla legge - e sono dovuti, quando nel comune siano in funzione gli appositi impianti (nella specie, gestiti in regime di "privativa" dall'ente locale), per la sola obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 17 com. 2, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 17 com. 3, Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 3, Legge 23/04/1981 num. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)