Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 24/07/2003 (Rv. 565399 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI | Acque di rifiuto di insediamenti industriali - Canoni per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico - Natura - Entrata tributaria - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Ratio.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - SCARICHI INDUSTRIALI
Il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto di insediamenti industriali, di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificata dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n.38, integra, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ne ha dato una diversa qualificazione, un tributo comunale. Da tale natura di entrata tributaria discende l'obbligatorietà del relativo pagamento, per effetto della sola istituzione del servizio e dell'allaccio alla rete fognaria pubblica, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione, trattandosi di un servizio pubblico irrinunciabile, che gli enti gestori sono tenuti ad istituire per legge, ed alla cui gestione i potenziali utenti sono chiamati a contribuire mediante il versamento di un canone, ancor quando non ne abbiano usufruito in concreto, affidandosi a terzi per lo smaltimento delle acque reflue.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Decreto Legge 28/02/1981 num. 38 art. 3, Legge 23/04/1981 num. 153, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 28 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)