Sez. L, Sentenza n. 11819 del 05/08/2003 (Rv. 565660 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Personale autoferrotranviario - Regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988 - Qualifiche - Disciplina - Riferimento alla contrattazione collettiva nazionale - Controversia relativa a figura professionale non prevista sulla contrattazione a livello nazionale - Riferimento ad accordi aziendali - Ammissibilità - Esclusione.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l'art. 1 legge n. 270 del 1988, allo scopo di assicurare una uniformità di regolamentazione di detti rapporti, una volta intervenuta una ampia delegificazione nella materia, ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche del personale, stabilendo altresì che gli accordi aziendali non possono derogare ai contratti collettivi nazionali, cosicché la controversia avente ad oggetto l'esatto livello da attribuirsi ad una figura professionale non prevista dalla contrattazione nazionale (nella specie, conducente di convogli a cremagliera) non può essere decisa sulla base dell'inquadramento a tale figura attribuito da un accordo aziendale, ma va risolta individuando nella contrattazione nazionale il livello più adeguato alle mansioni espletate dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)