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Sez. L, Sentenza n. 12560 del 27/08/2003 (Rv. 566320 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Personale autoferrotranviario - Regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988 - Qualifiche - Disciplina - Riferimento alla contrattazione collettiva nazionale - Riferimento ad accordi aziendali - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze. .
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566320-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, poiché l'art. 1 legge n. 270 del 1988 ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche, senza possibilità di deroga da parte dei regolamenti aziendali, devono ritenersi invalidi, ex art. 1418 cod. civ., eventuali provvedimenti di promozione disposti in applicazione di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale, a nulla rilevando che tale deroga provenga da accordi sindacali e non da regolamenti aziendali, poiché la legge ha voluto impedire che la scelta unificatrice della contrattazione nazionale risulti vanificata da accordi a livello locale. Ne consegue che rientra nei poteri del datore di lavoro l'adozione dei provvedimenti necessari a regolarizzare eventuali atti viziati con i quali si sia proceduto a inquadramenti del personale non conformi alla regolamentazione dettata dalla contrattazione nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)