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Sez. L, Sentenza n. 6612 del 20/05/2000 (Rv. 536741 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Regime successivo all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988 - Qualifiche - Disciplina - Riferimento alla contrattazione collettiva nazionale - Derogabilità mediante accordi aziendali - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536741-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Nella materia dell'inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per la quale l'art. 1 legge n. 270 del 1988 ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche, senza possibilità di deroga da parte dei regolamenti aziendali, devono ritenersi invalidi, ex art. 1418 cod. civ., eventuali provvedimenti di promozione disposti in applicazione di accordi aziendali in deroga al contratto nazionale, a nulla rilevando che tale deroga provenga da accordi sindacali e non da regolamenti aziendali, trattandosi in entrambi i casi di atti di autonomia negoziale diversi dai contratti nazionali, cui la legge ha voluto riservare in via esclusiva la disciplina della materia.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)