Sez. 3, Sentenza n. 7574 del 08/02/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165755 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPRESE AGRICOLE - REQUISITI PERCHÉ SIANO CONSIDERATE INSEDIAMENTO CIVILE - RAPPORTO TERRENO - BESTIAME - ESPRESSIONE "CONNESSIONE CON LE ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO" - SIGNIFICATI.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPRESE AGRICOLE - REQUISITI PERCHÉ SIANO CONSIDERATE INSEDIAMENTO CIVILE - RAPPORTO TERRENO - BESTIAME - ESPRESSIONE "CONNESSIONE CON LE ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO" - SIGNIFICATI.*
L'art. 1 quater legge 8 ottobre 1976 n. 690, di conv. Con modif. Del d.l. 10 agosto 1976, n. 544 (proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 l. 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, che fornisce la nozione di "insediamento o complesso produttivo" e di "insediamento civile", all'ultimo comma stabilisce che "le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili". La successiva legge 24 dicembre 1979, n. 650 (integrazioni e modifiche della legge 16 aprile 1973 n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319), all'ultimo comma dell'art. 17 dispone che il comitato interministeriale definisce le imprese agricole che sono considerate insediamenti civili e la delibera del comitato dell'8 maggio 1980 ha stabilito che sono tali le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e, nel caso di impresa dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, dispongano, in connessione con la attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 Q.Li di peso vivo di bestiame. Tale disposizione non solo fa riferimento ad un criterio di proporzione tra bestiame e terreno, ma richiede anche che la disponibilità del terreno agricolo sia in connessione con la attività di allevamento. La indicazione del terreno come agricolo, correlata all'attività di allevamento, cioè al suo Esercizio, deve far quindi ritenere che il terreno agricolo deve essere utilizzato in connessione con l'allevamento, sicché la natura agricola di una impresa di allevamento di bestiame va esclusa quando non sia connessa funzionalmente con la coltivazione della terra. (nella specie i terreni agricoli di soci di cooperativa non erano nella disponibilità dell'impresa agricola sicché è venuta meno la possibilità stessa di correlare tali terreni agricoli alla attività di allevamento).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 544 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 art. 1 quater CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)