Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 10/12/1985 Ud. (dep. 05/03/1986) Rv. 172021 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPRESA DI ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ATTIVITÀ PREVALENTE - NATURA AGRICOLA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - IMPRESA DI ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ATTIVITÀ PREVALENTE - NATURA AGRICOLA - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
La natura agricola di un'impresa di allevamento di bestiame, agli effetti della tutela delle acque dall'inquinamento, è da escludersi quando l'allevamento non sia connesso funzionalmente con la coltivazione della terra, con carattere di complementarietà, ma ne costituisca attività prevalente, desumibile non solo dal rapporto tra spazio disponibile e numero dei capi di bestiame, ma anche da altri elementi (strutture organizzative e produttive, tecnologie usate, numero, natura e destinazione degli scarichi, dimensioni dell'impresa, ecc.). (Conf mass n 164942; (Conf mass n 165755; (Conf mass n 165836).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 544 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 art. 1 quater CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 171, DM 08/05/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)