Sez. 3, Sentenza n. 8057 del 31/03/2007 (Rv. 598910 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Compromissione della capacità reddituale - Conseguenza automatica del carattere permanente dei postumi del danno alla salute - Esclusione - Valutazione equitativa - Carattere residuale - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale (nella specie, sinistro stradale) è onere del soggetto leso allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che i postumi permanenti conseguenti al fatto illecito hanno inciso, diminuendola, sulla sua capacità di produrre reddito, potendosi procedere ad una valutazione equitativa solo quando la prova del danno sia impossibile o, almeno, notevolmente difficoltosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a tale prova da parte del danneggiato, aveva ritenuto non dimostrata la circostanza, avendo la parte fornito una semplice documentazione del datore di lavoro che attestava una presenza discontinua per motivi di salute e dedotto una generica prova orale sul medesimo punto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)