diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8831 del 22/07/1992 (Rv. 478301 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione | Configurabilità a seguito di mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478301-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione

La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente e illogico) e il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)