Sez. L, Sentenza n. 9928 del 23/11/1994 (Rv. 488788 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE | Omissione - Traduzione in un vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Condizione - Indicazione degli elementi utili al controllo di decisività della prova - Onere del ricorrente.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE
La mancata assunzione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione (che si riveli incompleto, incoerente e illogico) e il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità fra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa, controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)