Sez. L, Sentenza n. 13730 del 22/07/2004 (Rv. 574849 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Configurabilità a seguito della mancata ammissione di un mezzo istruttorio - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quando il vizio emerga dal ragionamento posto alla base della decisione (che risulti incompleto o illogico o contraddittorio) ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova ed il nesso di causalità tra la mancata ammissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto il giudice di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, ritenendo la domanda di riconoscimento della categoria professionale superiore insufficientemente provata sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, senza ammettere le prove testimoniali richieste, con testimoni diversi, su capitoli idonei a dimostrare lo svolgimento delle mansioni superiori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)