Sez. 5, Sentenza n. 2 del 07/01/2004 (Rv. 569232 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | In Genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Il limite per l'accesso al condono previsto dall'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per le imposte dirette è costituito dall'esistenza di un accertamento definitivo, il che è ravvisabile nel caso in cui l'atto impositivo non sia stato impugnato ovvero, se impugnato, sia stato oggetto di un giudicato conclusivo del contenzioso tributario, in quanto solo in tali ipotesi non può ritenersi sussistente una pendenza tributaria suscettibile, in quanto tale, di essere definita.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)