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Sez. 1, Sentenza n. 7206 del 05/08/1997 (Rv. 506427 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 31, primo comma, del D.L. n. 429 del 1982 - Presupposti - Controversia pendente - Nozione - Accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione del relativo avviso, o oggetto di un giudicato conclusivo del contenzioso tributario - Inclusione - Inconfigurabilità - Fondamento - Mancato pagamento del tributo come resosi definitivo - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506427-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'art. 31, primo comma, del D.L. n. 429 del 1982, là dove riserva la speciale "definizione" alle "controversie" pendenti al tempo dell'entrata in vigore del provvedimento di "condono", necessariamente esclude, dal beneficio, i rapporti oggetto di un accertamento già divenuto definitivo, perché non impugnato o perché oggetto di un giudicato conclusivo del contenzioso tributario. La "ratio" stessa delle disposizioni, dettate "per agevolare la definizione delle pendenze tributarie", rimanda, infatti, ad una controversia in atto sulla sussistenza della pretesa tributaria o sulla misura del tributo, e - cioè - a situazioni di incertezza nelle quali è insita un'alea, e rispetto alle quali - soltanto - sussiste l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad una parziale rinuncia, pur di assicurare una entrata certa ed immediata all'erario. Ma quando, concluso il contenzioso, è divenuta irretrattabile la pretesa tributaria, non v'è ragione di alcuna rinuncia, e l'Amministrazione possiede gli strumenti efficaci in sede di realizzo per far valere l'accertamento definitivo del giudizio tributario. Nè il fatto che il tributo, definitivamente accertato in sede contenziosa, non sia stato - ancora - riscosso comporta certo la persistenza della controversia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)