Sez. 3, Sentenza n. 15264 del 04/07/2006 (Rv. 591445 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE | Comportamento tacito concludente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Apprezzamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE
La risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta "ad substantiam". L'apprezzamento del giudice di merito circa l'idoneità dei comportamenti delle parti ad integrare detta manifestazione tacita della volontà di sciogliere il contratto, subendo gli effetti relativi, è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)