Sez. L, Sentenza n. 1361 del 05/03/1982 (Rv. 419203 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - SPECIFICITÀ - PRESUNZIONE DI ABBANDONO DELLE DOMANDE NON RIPROPOSTE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - SPECIFICITÀ - PRESUNZIONE DI ABBANDONO DELLE DOMANDE NON RIPROPOSTE - LIMITI.*
Qualora la parte abbia precisato le proprie conclusioni in modo specifico, le domande non riproposte devono presumersi abbandonate ed il giudice deve limitare il proprio dovere-potere decisorio alle domande ed eccezioni espressamente riproposte, ma il giudice nell'individuazione delle domande, come proposte in Sede di conclusioni, non si deve fermare alla loro formulazione letterale, ma deve avere riguardo al loro contenuto sostanziale, quale può essere determinato con una valutazione complessiva fatta con riferimento all'intento perseguito dalla parte. (V 3611/80, mass n 407461, sulla seconda parte; (Conf 3951/79, mass n 400419, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)