Sez. L, Sentenza n. 4687 del 03/11/1977 (Rv. 388280 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RINUNCIA - DOMANDE O ECCEZIONI NON RIPORTATE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - RINUNCIA IMPLICITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - RINUNCIA - DOMANDE O ECCEZIONI NON RIPORTATE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - RINUNCIA IMPLICITA - CONDIZIONI.*
Per intendere la portata delle richieste e delle conclusioni che le parti formulano in giudizio, il giudice non deve fondarsi unicamente sulle espressioni letterali usate, ma deve valutare il contenuto sostanziale delle formulazioni conclusive, con riguardo alle premesse in fatto ed ai motivi esposti. Pertanto una domanda o un'eccezione possono ritenersi rinunciate solo quando non siano state riportate nelle conclusioni definitive, che siano pero state rassegnate in modo specifico, ovvero quando il comportamento della parte contrasti in modo assoluto con la volonta di insistere in esse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)