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Sez. 3, Sentenza n. 4637 del 24/05/1997 (Rv. 504673 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Assicurazione contro i danni derivanti da incendio - Contratto - Diritto all'indennità - Esercizio - Subordinazione alla condizione sospensiva dell'inizio di un giudizio penale a carico dell'assicurato per fatti generatori del danno - Avveramento della condizione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504673-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di assicurazione contro i danni derivanti da incendio, le parti possono elevare, all'atto della conclusione del contratto, a condizione sospensiva del diritto all'indennità la circostanza futura ed incerta dell'inizio di un giudizio penale a carico dell'assicurato (o di persona della quale egli debba rispondere per legge) per il reato riguardante fatti generatori del danno. In tal caso, l'avveramento di questa condizione è di ostacolo all'esercizio del diritto medesimo fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato, con il conseguenziale impedimento "medio tempore" della prescrizione del diritto all'indennizzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)