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Sez. U, Sentenza n. 1880 del 21/02/1995 (Rv. 490573 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto di agenzia - Disdetta nei confronti di agente residente in Germania - Determinazione della indennità di scioglimento del contratto e recupero di somme riscosse da clienti - Controversia relativa promossa dalla impresa proponente avente sede in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490573-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Al fine della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio va riscontrato, quando si verta in tema di risarcimento per inadempimento contrattuale e la domanda sia basata su più obbligazioni derivanti da un solo contratto, prendendo in considerazione quella che caratterizzi il contratto stesso. Pertanto, nel caso in cui un'impresa preponente, avente sede in Italia, dopo aver intimato ad un proprio agente residente in Germania la disdetta del contratto di agenzia, agisca in giudizio, nei confronti dello stesso, per sentir determinare l'indennità di scioglimento del contratto ed affermare che null'altro essa sia tenuta a corrispondere in relazione all'intercorso rapporto, nonché per sentir condannare l'agente a versare talune somme riscosse dai clienti, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, non potendosi derogare al criterio del foro generale del convenuto (nella specie, in Germania), previsto dall'art. 2 Conv. cit., non verificandosi il concorrente criterio della giurisdizione del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione (art. 5, n. 1, Conv. cit.), in quanto, nell'indicata controversia, deve considerarsi principale l'obbligazione di pagare l'indennità di cessazione del contratto di agenzia, da adempiersi nel domicilio dell'agente-creditore (Vedi Corte giustizia 26 maggio 1982, in causa n. 133/81; 15 gennaio 1987, causa 266/85).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)