Sez. U, Sentenza n. 448 del 19/06/2000 (Rv. 537728 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domande basate su più obbligazioni derivanti da un solo contratto - Criterio di collegamento del "luogo di esecuzione dell'obbligazione" ex art. 5 Conv. di Bruxelles - Individuazione dell'obbligazione - Criteri - Obbligazione caratterizzante il contratto - Rilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Al fine della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (di cui all'art. 5 n. 1 Conv. cit.) va riscontrato prendendo in considerazione l'obbligazione che caratterizzi il contratto stesso.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)