Sez. 2, Sentenza n. 7592 del 11/07/1995 (Rv. 493237 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Proponibilità da parte del convenuto tardivamente costituito - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
Il convenuto che si costituisce tardivamente in corso di giudizio non può proporre domanda riconvenzionale perché questa, anche quando è collegata alla "causa petendi" della domanda dell'attore, contiene, comunque, un nuovo "petitum" ed introduce, quindi, una domanda nuova soggetta alle preclusioni degli artt. 183-184 cod.proc. civ. al generale principio che consente di proporre più domande solo entro il limite della tempestiva costituzione in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)