Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 03/02/2006 (Rv. 586897 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto di compravendita - Inadempimento dell'acquirente - Risoluzione del contratto - Sopravvenuto fallimento dell'acquirente - Opponibilità alla massa dei creditori della sentenza di accoglimento - Condizione - Trascrizione della relativa domanda giudiziale prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Qualora la domanda diretta a ottenere la risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente e di restituzione delle cose in base ad esso consegnate sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del convenuto, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori in conseguenza della retroattività tra le parti della risoluzione del contratto, che si traduce nell'obbligo di restituzione della cosa acquisita dal contraente ancora "in bonis" prima della dichiarazione di fallimento, da considerarsi, pertanto, come mai entrata a far parte della massa attiva fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)