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Sez. 1, Sentenza n. 3953 del 29/02/2016 (Rv. 638866 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE | Domande di risoluzione contrattuale e simulazione - Trascrizione anteriore al fallimento della parte convenuta - Proseguibilità con il rito ordinario - Pretese, accessorie, di carattere restitutorio o risarcitorio - Rito ex art. 93 ss. l.fall. - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638866-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE

Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)