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Sez. 1, Sentenza n. 6096 del 15/11/1982 (Rv. 423789 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ASSICURATORE CONVENUTO DIRETTAMENTE IN GIUDIZIO DAL DANNEGGIATO EX ART. 18 LEGGE N. 990 DEL 1969 - SOCCOMBENZA - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI VERSO IL DANNEGGIATO VITTORIOSO, ANCHE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423789-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - ASSICURATORE CONVENUTO DIRETTAMENTE IN GIUDIZIO DAL DANNEGGIATO EX ART. 18 LEGGE N. 990 DEL 1969 - SOCCOMBENZA - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI VERSO IL DANNEGGIATO VITTORIOSO, ANCHE OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - SUSSISTENZA.*

L'assicuratore della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, convenuto direttamente in giudizio dal danneggiato ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, è obbligato anche oltre i limiti del massimale, alla stregua del criterio generale della soccombenza, al rimborso delle spese processuali verso il danneggiato risultato vittorioso. (V 3169/82, mass n 421110; (V 3046/82, mass n 420976; (V 5109/81, mass n 415898; (V 3168/79, mass n 399537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)