Sez. 1, Sentenza n. 5130 del 04/06/1996 (Rv. 497949 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Occupazione acquisitiva - Perdita della proprietà da parte del privato e diritto ad ottenere il risarcimento dei danni - Questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 42 della Cost. - Manifesta infondatezza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
In caso di radicale trasformazione di un suolo illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione e della sua irreversibile destinazione a finalità pubbliche, con conseguente perdita della proprietà da parte del privato, quest'ultimo ha diritto di chiedere, al soggetto che ha consumato l'illecito, il risarcimento del danno nel termine prescrizionale di cinque anni. Tale principio manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., atteso che la diversa tutela accordata al proprietario per il caso in cui un analogo illecito venga commesso da un privato trova ragionevole giustificazione nella differente consistenza della posizione soggettiva del danneggiato nel rapporto con la P.A. e che il termine concesso al danneggiato è adeguato all'esigenza di tutela delle sue ragioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2047, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)