Sez. U, Sentenza n. 9826 del 02/10/1993 (Rv. 483864 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità | Azione del privato a seguito di occupazione illegittima e di irreversibile trasformazione del fondo in opera pubblica - Prescrizione quinquennale - Operatività.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità
L'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e d'irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma cod. civ., tenendo conto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente da comportamento illecito dell'Amministrazione medesima consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale, e che, pertanto, la suddetta azione inerisce non a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)