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Sez. 3, Sentenza n. 3280 del 14/10/1968 (Rv. 336247 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - RECLAMO DI PROPRIETA DI BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1968-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336247-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - RECLAMO DI PROPRIETA DI BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*

Il terzo che reclama la proprieta dei beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, per vincere la presunzione legale di appartenenza dei beni stessi al debitore, non soltanto deve dimostrare di averli acquistati con scrittura privata di data certa anteriore al pignoramento, ma deve dimostrare altresi, con i mezzi di prova consentiti dall'art. 621 cod.proc.civ., che, alla data del pignoramento, i mobili, che ne furono oggetto, si trovavano presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprieta. (Conf. 171-65). Conforme alla sentenza n. 2048-66, massima n. 323991.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)