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Sez. 1, Sentenza n. 3898 del 19/06/1980 (Rv. 407779 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO - TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - FUNZIONI - PROVOCATIO AD OPPONENDUM - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE CONSEGUENTE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1980-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407779-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO - TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - FUNZIONI - PROVOCATIO AD OPPONENDUM - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE CONSEGUENTE - CONTENUTO.*

L'avviso di accertamento tributario presenta due aspetti tra loro interdipendenti: l'uno sostanziale, in quanto pone in essere i presupposti per l'applicazione dell'imposta, l'altro processuale, in quanto e diretto ad affermare, ai fini della sua definitivita, la pretesa tributaria, come nel medesimo determinata, affinche il contribuente possa consapevolmente scegliere tra l'accettarla, anche tacitamente, o impugnarla, se ritenuta illegittima, in seguito a tale provocatio ad opponendum. In relazione a tale seconda funzione, l'Obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto quando il contribuente e posto in grado di conoscere la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi essenziali al fine di una efficace eventuale contestazione sull'an e sul quantum debeatur; la motivazione richiesta per tali avvisi, pertanto, non corrisponde a quella prescritta per la sentenza dell'art 132 n 4 cod proc civ, presentando, invece, analogia, per quella funzione di provocatio ad opponendum, con le 'ragioni della domandà da esporsi nella citazione, ai sensi dell'art 163 n 4 cod proc civ. (V 2324/79, mass n 398670; (V 1888/72, mass n 358947).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)