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Sez. 1, Sentenza n. 2122 del 26/03/1983 (Rv. 426980 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - FUNZIONI - "PROVOCATIO AD OPPONENDUM" - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE CONSEGUENTE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426980-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - FUNZIONI - "PROVOCATIO AD OPPONENDUM" - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE CONSEGUENTE - CONTENUTO.*

Ai sensi e sotto il vigore dell'art. 37 del T.U. N. 645 del 1958 sulle imposte dirette, l'avviso di accertamento, dato il suo carattere di provocatio ad personam, soddisfa l'Obbligo della motivazione quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi essenziali, al fine di un'eventuale contestazione efficace sull'an e sul quantum debeatur, sicché la motivazione richiesta per tale avviso non corrisponde a quella prescritta per la sentenza dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., presentando, invece, analogia, per il suindicato carattere, con le "ragioni della domanda" da esporre nella citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 4 cod. proc. civ.. (V 3898/80, mass n 407779; (V 2324/79, mass n 398670; (V 1689/78, mass n 391098).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)