Sez. 1 - , Ordinanza n. 13944 del 06/07/2020 (Rv. 658241 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Valutazione di credibilità - Rispetto dei criteri di cui all’art. 3, c. 5 d. lgs. del 2007 - Necessità - Indicazione di ragioni non pertinenti o basate su fatti privi di riscontro - Motivazione perplessa - Sussistenza - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa "ratio decidendi", senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente sulla mancata conoscenza da parte del medesimo delle modalità operative di una gang, della quale però non aveva mai fatto parte, e sul fatto che, anche in considerazione del numero di abitanti della sua città di provenienza, non era ravvisabile il rischio di persecuzione poiché "ben difficilmente avrebbe potuto essere rintracciato dai suoi persecutori").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)