Sez. 2, Sentenza n. 8614 del 21/10/1994 (Rv. 488184 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Pagamento da parte del soggetto risultante proprietario al P.R.A. - Rivalsa da parte di costui nei confronti dell'effettivo proprietario - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE
Ai sensi della legge 28 febbraio 1983 n. 53 di conversione del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 la tassa di circolazione per i veicoli è dovuta dal proprietario del mezzo, individuato di fronte ai terzi e quindi anche di fronte allo Stato, in base alla intestazione del veicolo, quale risulta dal P.R.A., laddove nei rapporti fra le parti che abbiano concluso fra loro un contratto di vendita del veicolo avente effetti reali immediati a norma dell'art. 1376 cod. civ., proprietario del veicolo è colui che tale diritto ha acquistato a seguito e per effetto del contratto traslativo, a nulla rilevando nei predetti rapporti"inter partes" che il trasferimento sia stato o no annotato nel P.R.A., sicché il venditore pagando quale intestatario del veicolo la tassa di circolazione per il tempo successivo all'avvenuto trasferimento ha diritto al rimborso da parte dell'acquirente della somma versata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)