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Sez. 1, Sentenza n. 5657 del 10/06/1994 (Rv. 487008 - 01)

Circolazione stradale - Veicoli - Tributi - Tassa di circolazione | Disciplina ex art. 5, comma 32, D.L. n. 953 del 1982 - Pagamento della tassa da parte del soggetto risultante proprietario del veicolo dal P.R.A. - Rivalsa di costui nei confronti dell'effettivo proprietario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487008-01

Circolazione stradale - Veicoli - Tributi - Tassa di circolazione

L'art. 5, comma 32, del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953, nel testo sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1983 n. 53 - secondo cui al pagamento della tassa di circolazione sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere proprietari del veicolo dal pubblico registro automobilistico - mentre ricollega alle risultanze del P.R.A. la individuazione del debitore tributario al fine di facilitare l'azione dell'Amministrazione finanziaria, non comporta il venir meno del legame tra il tributo e la proprietà del veicolo; ne consegue che l'onere economico del tributo ricade su chi, in base al regime di circolazione dei veicoli, è l'effettivo proprietario nel periodo di tempo al quale il debito tributario si riferisce. Questi pertanto è tenuto a rimborsare, di quanto pagato a tale titolo alla Amministrazione finanziaria, colui il quale risulti essere ancora proprietario del veicolo al P.R.A. per la omessa annotazione del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 59, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 59, Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)