Sez. L, Sentenza n. 700 del 28/01/1984 (Rv. 432956 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DEL PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE IN APPELLO - EFFETTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - OMISSIONE DELLA LETTURA IN UDIENZA - NULLITÀ INSANABILE DEL PROVVEDIMENTO - DEDUZIONE IN APPELLO - EFFETTI - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della lettura in udienza del dispositivo della sentenza dà luogo non all'inesistenza ma - ai sensi del secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. - alla nullità insanabile del provvedimento, la quale, a norma del primo comma dell'art. 161 dello stesso codice, può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole dell'appello o del ricorso per Cassazione. Pertanto, il giudice di appello, il quale rilevi tale nullità della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, giacché la rimessione della causa al primo giudice, sebbene richiesta da entrambe le parti, non può essere disposta fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 del codice di rito. (Conf 4844/83, mass n 429736, prima parte; (Conf 1776/82, mass n 419629, sulla prima parte; (Conf 5254/80, mass n 409092, nella prima parte; (Conf 2376/80, mass n 406078, nella prima parte; (Conf 2632/77, mass n 386310, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)