Sez. 1, Sentenza n. 3723 del 29/03/1995 (Rv. 491489 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Cosiddetta "occupazione acquisitiva" - Porzione di terreno non interessata dalla realizzazione dell'opera pubblica - Inclusione - Condizione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
La cosiddetta "occupazione acquisitiva", che si realizza mediante la radicale trasformazione del terreno con l'irreversibile sua destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica, può comprendere anche una porzione del terreno che non abbia subito la suddetta trasformazione solo nel caso in cui essa non conservi una propria autonomia, nel senso che, seppure inalterata nella sua composizione originaria, formi tuttavia - per motivi giuridici o fattuali - parte inscindibile dell'opera pubblica quale progettata nella sua unitarietà, e cioè destinata imprescindibilmente, nel progetto espropriativo, a strumento o funzione di migliore utilizzazione, nell'interesse pubblico, dell'opera da costruire strettamente intesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)