Sez. 1, Sentenza n. 8858 del 12/08/1995 (Rv. 493668 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Espropriazione sostanziale - Danno - Risarcimento - Deprezzamento della parte del fondo non utilizzata - Inclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
I principi in tema di espropriazione legittima (totale o parziale) di immobili privati e di determinazione dell'indennità di esproprio non sono automaticamente estensibili alla materia del risarcimento del danno illegittimamente cagionato al proprietario dall'abusiva occupazione e dall'irreversibile destinazione del fondo alla costruzione di un'opera pubblica. In quest'ultimo caso, il risarcimento deve essere integrale e resta disciplinato dalle regole proprie della responsabilità aquiliana, sicché l'indennizzo deve comprendere pure il deprezzamento della parte del fondo non utilizzata, anche se la diminuzione di valore deriva da vincoli di inedificabilità imposti dalla legge o da immissioni nocive, purché sia conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica (nella specie, si trattava di danni, per inedificabilità ed esalazioni nocive, derivanti dalla costruzione e dal funzionamento di un impianto di depurazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)