Sez. 5, Sentenza n. 6800 del 20/03/2009 (Rv. 607493 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Infedeltà della dichiarazione - Contestazione in base a presunzioni - Ammissibilità - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Oggetto - Abuso del diritto - Ragioni economiche diverse dall'aspettativa di un risparmio fiscale - Necessità - Fattispecie relativa a compravendite immobiliari sottoposte a condizioni impossibili.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento dell'IVA, l'infedeltà della dichiarazione può essere contestata, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, rispetto alle quali il contribuente è tenuto ad fornire la prova contraria, non potendo limitarsi a mere negazioni o valutazioni dei fatti contrarie a quelle svolte dall'Ufficio: è pertanto configurabile come abuso del diritto, ove non risultino evidenziate ragioni economiche diverse dalla mera aspettativa di un vantaggio fiscale, la condotta di una società che abbia stipulato con altre società ad essa collegate una serie di compravendite immobiliari sottoposte a condizioni sospensive impossibili, con l'effetto di sottrarsi al versamento dell'imposta e di far ottenere alle società collegate, attraverso la successiva risoluzione dei contratti e la conseguente fatturazione della restituzione degli immobili, un recupero di imposta a credito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)