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Sez. 5, Sentenza n. 1465 del 21/01/2009 (Rv. 606466 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - Onere della prova - Fattispecie in tema di costituzione di una "coroporate joint venture".
Stato
decisa il 2009-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606466-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che, tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un'operazione elusiva nell'impianto organizzativo di una "corporate joint venture" in cui gli investimenti erano stati effettuati da una società "ad hoc", costituita per l'acquisto di attrezzature e linee di produzione, concesse in comodato gratuito a terzi per la realizzazione di veicoli poi acquisiti dalla comodante ad un minor prezzo, in quanto, pur derivando dall'operazione un risparmio di imposta, essa trovava giustificazione ragionevole nell'obiettivo di assicurarsi vantaggiose posizioni commerciali di competitività sui mercati cui i veicoli prodotti erano destinati).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Costituzione art. 23, Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)