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Sez. L, Sentenza n. 58 del 08/01/1987 (Rv. 449860 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DI UN INVALIDO AVVIATO DALL'UPLMO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449860-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DI UN INVALIDO AVVIATO DALL'UPLMO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

In tema di collocamento obbligatorio (legge n. 482 del 1968) il datore di lavoro non può aprioristicamente rifiutare l'assunzione dell'invalido avviato dall'U.P.l.m.o. Opponendo una generica incollocabilità di quest'ultimo, ma, non essendo tenuto né a modificare l'assetto aziendale dell'impresa, né a creare appositamente un fittizio posto di lavoro, può giustificatamente rifiutarne l'assunzione ove dimostri l'impossibilità assoluta di collocamento impregiudizievole per l'invalido stesso, per i suoi compagni di lavoro e per la sicurezza delle attrezzature aziendali tenendo conto di tutte le posizioni di lavoro in concreto esistenti nell'intera azienda e non già con riferimento soltanto a singoli o determinati settori o reparti di essa. (V 4560/84, mass n 436459).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)