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Sez. L, Sentenza n. 1460 del 26/02/1990 (Rv. 465552 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI COMPATIBILI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465552-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI COMPATIBILI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI.*

Il datore di lavoro, al quale sia stato obbligatoriamente avviato un invalido ai fini dell'assunzione ai sensi della legge n. 482 del 1968, anche se ha l'Obbligo di assegnare all'invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni, non potendo opporre genericamente una incerta ed indeterminata incollocabilità del lavoratore avviato, non può tuttavia essere costretto a modificare o adeguare - con inammissibili costi aggiuntivi - la sua organizzazione aziendale alle condizioni di salute del lavoratore protetto, né, in particolare, a creare un nuovo posto di lavoro concentrando in una sola unità mansioni non difficoltose già facenti parte, con altre più complesse, dei compiti degli altri lavoratori. (V 58/87, mass n 449860; (V 7189/86, mass n 449257; (V 7189/86, mass n 449256; (V 1789/86, mass n 445108; (V 4560/84, mass n 436459).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)