Sez. L, Sentenza n. 4550 del 06/07/1983 (Rv. 429426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE ECCEDENTE QUELLA PREVISTA COME NORMALE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA MA NON QUELLA STABILITA DALLA LEGGE - CARATTERE DI NORMALITÀ ED ORDINARIETÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO MAGGIORATO NELL'ORDINARIA RETRIBUZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RIFERIBILI A QUESTO ULTIMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE ECCEDENTE QUELLA PREVISTA COME NORMALE DALLA DISCIPLINA COLLETTIVA MA NON QUELLA STABILITA DALLA LEGGE - CARATTERE DI NORMALITÀ ED ORDINARIETÀ - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO MAGGIORATO NELL'ORDINARIA RETRIBUZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI RIFERIBILI A QUESTO ULTIMO.*
Alla prestazione lavorativa (C.d. straordinario fisso) che, eccedendo quella prevista come normale dalla disciplina collettiva ma non superando il limite legale stabilito dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, sia stata effettuata con continuità, costanza, uniformità e predeterminazione, in correlazione a stabili esigenze imprenditoriali (attinenti, nella specie, al settore dell'editoria giornalistica), ed abbia acquistato carattere di obbligatorietà, per convenzione tacita desumibile dalla prassi aziendale, va riconosciuto aspetto di normalità ed ordinarietà, in contrapposizione ai concetti di eccezionalità e straordinarietà tipici del vero e proprio lavoro straordinario, con la conseguenza che il relativo compenso, ancorché caratterizzato da una maggiorazione del corrispettivo per il lavoro prestato nei limiti dell'orario normale stabilito dalla disciplina anzidetta, viene a costituire parte integrante dell'ordinaria retribuzione ai fini degli emolumenti (nella specie, per riposi contrattuali, festività, ferie e tredicesima mensilità) che a quest'ultima debbono essere riferiti. (V 4290/82, mass n 422269; (V 4148/82, mass n 422123; (V 2127/80, mass n 405787; (V 509/78, mass n 389810; (V 4011/76, mass n 382672).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)