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Sez. L, Sentenza n. 4011 del 03/11/1976 (Rv. 382672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CONTINUATIVITA ED OBBLIGATORIETA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CONTINUATIVITA ED OBBLIGATORIETA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

I compensi per lavoro straordinario non costituiscono di regola un elemento integrativo della retribuzione, in quanto transitori, saltuari ed eventuali, ad eccezione del caso in cui i compensi stessi (e le relative prestazioni) siano caratterizzati dai requisiti della continuativita ed obbligatorieta, siano determinati o determinabili ed abbiano natura retributiva. Ricorrono i requisiti della continuativita e dell'obbligatorieta allorche, al di fuori di una generica previsione di contratti collettivi o individuali che autorizzino i datori di lavoro a richiedere ai lavoratori prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro in relazione a particolari esigenze della produzione, intervenga un accordo successivo alla Costituzione del rapporto espresso o tacito, o, comunque, evidenziato da un comportamento delle parti univocamente conducente al fine di far ritenere che le prestazioni stesse risultino dovute, da una parte e dall'altra, in quanto elementi dello specifico rapporto. (Conf 1964/74, mass n 370197; (Conf 1550/74, mass n 369694).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)