Sez. L, Sentenza n. 4662 del 28/10/1977 (Rv. 388263 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBENTRO DEL CONIUGE E DEGLI ALTRI EREDI - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUBENTRO DEL CONIUGE E DEGLI ALTRI EREDI - CONDIZIONI.*
A termini dell'art 2 della legge 28 marzo 1957, n 244, nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempre che siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze del fondo. (Conf 1384/74, mass n 369462).*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)