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Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 21/10/1982 (Rv. 423249 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - AUTOMATICO - SUBENTRO DEGLI EREDI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI CONSEGUIMENTO DEL BENEFICIO DELLA PROROGA LEGALE DA PARTE DEL CONIUGE O DEGLI EREDI LEGITTIMI - ONERE PROBATORIO DEI MEDESIMI - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1982-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423249-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - AUTOMATICO - SUBENTRO DEGLI EREDI - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI CONSEGUIMENTO DEL BENEFICIO DELLA PROROGA LEGALE DA PARTE DEL CONIUGE O DEGLI EREDI LEGITTIMI - ONERE PROBATORIO DEI MEDESIMI - OGGETTO.*

Ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1957, n. 244 che deroga all'art. 1627 codice civile, nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto non avviene il subentro automatico nel rapporto degli eredi, ma chi di essi intende conseguire il beneficio della proroga del contratto deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, e cioè, oltre la condizione di coniuge o di erede legittimo dell'affittuario defunto, la qualità di coltivatore diretto e quella sua sufficiente forza lavorativa, che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze del fondo. (Conf 2302/80, mass n 405977; (Conf 4494/79, mass n 400994; (Conf 4662/77, mass n 388263).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)