Sez. L, Sentenza n. 4494 del 30/07/1979 (Rv. 400994 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONIUGE E CON GLI ALTRI EREDI LEGITTIMI - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONIUGE E CON GLI ALTRI EREDI LEGITTIMI - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 2 della legge 28 marzo 1957 n 244, nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempre che gli stessi siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze del fondo. (Conf 4662/77, mass n 388263; (Conf 1384/74, mass n 369462).*
Riferimenti normativi: Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)