Sez. 6, Sentenza n. 12836 del 04/02/2005 Ud. (dep. 06/04/2005) Rv. 231720 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato | Impossibilità assoluta a comparire - Certificazione medica - Fattispecie.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato
L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dell'imputato a fare ingresso nell'aula di udienza che sia superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico-fisiche in cui versa il soggetto. Ed invero la facoltà di comparire è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, sicchè deve affermarsi che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la sciatalgia acuta, diagnosticata dalla certificazione medica, comporti una incapacità assoluta a deambulare e a comparire all'udienza per chi voglia esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)