Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006 (Rv. 587212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza comportante la cassazione con rinvio - Effetti per il giudice di rinvio - Successivo ricorso avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio - Poteri della Corte di cassazione - Individuazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
La sentenza della Corte di cassazione che dispone il rinvio vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati, ma anche con riferimento ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nelle pregresse fasi di merito. Conseguentemente, dall'applicazione del principio generale dell' "intangibilità " del "decisum" statuito in sede di legittimità deriva che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)