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Sez. 1, Sentenza n. 7743 del 13/07/1993 (Rv. 483137 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione - Sindacato - Inammissibilità - Conclusioni confliggenti con lo stesso - Adozione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483137-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere

Al giudice di rinvio non è consentito di sindacare l'esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., dal quale esso è comunque vincolato ancorché non lo condivida, né è consentito allo stesso giudice adottare conclusioni palesemente confliggenti, sia sul piano logico che sotto il profilo giuridico, con quel principio, concretamente disattendendolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)