Sez. 1, Sentenza n. 6900 del 30/07/1996 (Rv. 498879 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Responsabilità civile dei magistrati - Domanda - Decreto di inammissibilità della Corte d'Appello - Ricorso per cassazione - Procedura speciale ex art. 5, comma quarto, legge n. 1187 del 1988 - Applicabilità solo all'inammissibilità pronunciata per mancanza dei requisiti previsti da detta legge - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il predetto decreto, per altre ragioni - Regole processuali ordinarie - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
In tema di azione rivolta a far valere la responsabilità civile dei magistrati, la specifica disciplina della fase introduttiva del ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità della domanda, emesso dalla Corte d'appello, di cui all'art. 5, comma quarto, legge n. 117 del 1988, si riferisce alla sola ipotesi d'inammissibilità per carenza, nella domanda medesima, dei requisiti di cui agli artt. 2 (responsabilità per dolo o colpa grave), 3 (diniego di giustizia) e 4 (previo esaurimento dei rimedi ordinari) della legge citata o per manifesta infondatezza della stessa (art. 5, commi tre e quattro), con la conseguenza che resta regolata dalle ordinarie regole processuali la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., avverso il decreto della Corte d'appello che dichiari l'inammissibilità del reclamo per ragioni diverse da quelle sopra indicate (nella specie, essendo il reclamo affetto da nullità insanabile, in quanto sottoscritto da procuratore legale esercente "extra districtum" ed essendo irrilevante la sottoscrizione aggiunta di procuratore legalmente esercente nel distretto, ma indicato come mero domiciliatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)