Sez. 1, Sentenza n. 28631 del 23/04/2024 Cc. (dep. 16/07/2024) Rv. 286742-01
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE | Istanza di differimento per ragioni di salute - Possibilità di praticare le cure in ambiente sanitario - Rigetto - Condizioni.
PENA - ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari.
Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)